scissione
eterogenea con perizia ex art. 2343
Not.
Giovanni De Marchi, 12,11,2001, chiede:
Una Sas vuole scindersi
(trattenendo per sé parte del patrimonio e) costituendo una Srl, cui
trasferirebbe parte degli immobili di proprietà sociale.
Capitale attuale della Sas:
1.000 euro
Capitale della Srl
costituenda: 10.000 euro.
Il commercialista sostiene,
sulla base di una certa interpretazione di una massima del Tribunale di Milano
del 1994 (che secondo me, invece, si dovrebbe applicare solo alle fusioni
omogenee) che non serve alcuna perizia ex art. (2498 che rinvia al) 2343, c.c.
A me pare molto strano e mi
lascia assai perplesso (mi sembrerebbe un'ottima possibilità di elusione della
normativa sui conferimenti in natura): qualcuno ha esperienza?
Not.
Adriano Pischetola, risponde:
Diffida!
E come se non bastasse già
per le scissione eterogenee, cfr. la sentenza del Tribunale di Brescia 11.03.1998, in Riv.
not, n.3/1999, pag.752, che richiede tale perizia quando in ogni modo
società beneficiarie sono comunque società di capitali di nuova
costituzione - nella fattispecie trattavasi pertanto anche di 'scissione
omogenea'.
Già in questo senso cfr.
Trib. Verona 06.11.1992, in Riv.
not., 1993, pag. 479;
Trib.Verona 09.06.1994, in Gius,
1994, pag. 73.
In senso contrario:
Trib. Torino 19.05.1995
Trib. Milano 30.09.1994
Trib. Udine 18.10.1993
Trib. Udine 27.09.1994
Trib. Napoli 23.071993, ove
peraltro si precisa che la perizia torna ad essere necessaria quando il
capitale della società beneficiaria eccede il valore del patrimonio netto
trasferitole o in caso di aumento del capitale della società beneficiaria
realizzato con conferimenti in natura.